Organi Collegiali

Organi Collegiali

Spazio destinato ad informative e documenti inerenti gli Organi Collegiali dell’Istituto

La definizione, la funzione e la composizione degli ORGANI COLLEGIALI sono stabilite dal Decreto Legislativo 297/1994.

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.

Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

I membri degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse, collegio docenti), è deliberativa  ai livelli superiori (consigli di istituto/collegio docenti).

L’art.3  del Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297 sancisce:

1.“Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto distrettuale, provinciale e nazionale gli organi collegiali di cui al titolo I”

2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall’art.4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537”.

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE

COLLEGIO DEI DOCENTI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

GIUNTA ESECUTIVA

ORGANO DI GARANZIA

COMITATO DI VALUTAZIONE

La riforma degli organi collegiali già prevista, come possibilità, nell’art. 3 comma 2 del Dlg 297/94 viene ribadita dall’art.21 della Legge 59/97  che introduce l’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche. A tutt’oggi nessuna riforma è intervenuta a modificare le composizioni, le competenze e le funzioni degli OO.CC.

L’art.16 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica, DPR 275/99, riporta quanto segue:

“1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.”

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteri nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5.Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumendo le rispettive responsabilità.”

 

 

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