Organi di indirizzo Politico-Amministrativo
CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
CONSIGLIO DI ISTITUTO
(Artt. 8 e 10 D. Lgs. n.297/1994)
Negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio d’Istituto è composto da 19 membri:
• 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
• 8 rappresentanti del personale docente
• 2 rappresentante del personale ATA
• il dirigente scolastico.
Alle riunioni del consiglio di istituto possono essere chiamati, a titolo consultivo, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.
Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere anche eletto un vice presidente.
Il consiglio dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno una giunta esecutiva.
Il consiglio di istituto si occupa di:
-elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le forme di autofinanziamento;
- deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilire come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
-deliberare, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, su proposta della giunta, l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
-adottare il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti;
-adottare il regolamento interno dell’istituto dove vengono, tra l’altro,stabilite le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso, la permanenza nella scuola e l’uscita;
-deliberare sull’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
-adattare il calendario scolastico;
-stabilire i criteri generali per la programmazione educativa, le attività para ed extra scolastiche, i corsi di recupero, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;
-promuovere contatti con altre scuole per eventuali iniziative di collaborazione;
-promuovere la partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
-stabilire forme e modalità di iniziative assistenziali eventualmente assunte dall’istituto;
- indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni, al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
- esprimere parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto,
- stabilire i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi;
- esercitare le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
-pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
Art 33 D.I. n.44 del 01/02/2001
Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 34, comma 1;
i) all’acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica.
La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie.
GIUNTA ESECUTIVA
(Art. 8, commi 7 e 10, art. 10 commi 10,11, 12 del D. Lgs. n.297/1994)
La Giunta esecutiva viene eletta in seno al consiglio di istituto ed è composta da un docente, un rappresentante ATA e due rappresentanti dei genitori. Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico ed il DSGA. Essa rimane in carica tre anni.
La giunta esecutiva ha il compito di:
-predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
-preparare i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso;
-curare l’esecuzione delle relative delibere;
-manifestare la propria competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni e deliberare in tal merito su proposta del rispettivo consiglio di classe.
Inoltre, come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, ha il compito di proporre, entro il 31 ottobre, al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 2013